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D.M. 22/05/2007h) incremento del numero dei posti alloggio cofinanziabili, distintamente per tipologia d'intervento e congruitā in relazione al fabbisogno e alla dotazione di posti alloggio nel contesto territoriale (max 20 punti); i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario (max 5 punti); j) rapiditā del risultato di utilizzabilitā dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (definitivo o esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.), (max 10 punti). Art. 7 - Piani triennali 1. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quelli richiesti dai proponenti, entro il limite massimo del 50% del costo totale di ciascun intervento. 2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C) del presente de- creto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietā dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno trentennale, nel caso di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2003, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse. 3. La quota di cofinanziamento statale non potrā, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori. 4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati: a) 32 milioni di euro per l'anno 2006 previsti dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (L.F. 2006, tabella C) e 31,972 milioni di euro per l'anno 2007, 31,332 milioni di euro per l'anno 2008 e 31,977 milioni di euro per l'anno 2009, previsti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007, tab. C); b) le risorse disponibili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale del 10 dicembre 2004 (piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari). 5. Ai fini della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di piano triennale, vengono ripartite su base regionale quote pari al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al precedente comma in rapporto: al numero complessivo di studenti fuori sede nell'anno accademico 2005/2006; al numero complessivo dei posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari, inclusi quelli che saranno realizzati per effetto dei finanziamenti della legge n. 388/2000. 6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 6, comma 2. 7. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3 č destinata la dimensione complessiva pari a 32 milioni di euro. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C), D) sono destinate le risorse residuate dal precedente Piano, la quota relativa alle restanti annualitā e l'eventuale quota residua delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3. 8. Il Ministro dell'universitā e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta un primo Piano triennale, che individua gli interventi A1, A2 e A3 ammessi al cofinanziamento, ed un secondo Piano triennale che individua gli interventi B), C), D) ammessi al cofinanziamento; gli interventi dei due Piani rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva. 9. I piani triennali, che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, prevedono anche le condizioni e le modalitā di revoca dei finanziamenti concessi e quelle previste dall'art. 5, comma 3, del presente decreto, nonchč le modalitā di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo art. 8, comma 2, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria. Art. 8 - Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti 1. Per gli interventi inseriti nei piani triennali sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento. 2. L'adozione di tali decreti č subordinata alla preventiva stipula di una apposita convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 3, comma 11, del presente decreto. 3. La misura del cofinanziamento assegnato č successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entitā effettiva del contributo č rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. 4. Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalitā previsti nelle singole convenzioni. Per gli acquisti di cosa futura il pagamento č effettuato al momento del trasferimento di proprietā del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento. Art. 9 - Affidamento della realizzazione degli interventi 1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societā di capitali pubbliche o societā miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 2. La copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti privati č verificata in sede delle presentazione della domanda di cofinanziamento. Il presente decreto sarā inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 22 maggio 2007 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29 |
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